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Tag: Credito d’imposta

  • Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Design e Ideazione estetica: aggiornamento 2024

    Le aliquote per chi sostiene spese in Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Design e Ideazione estetica.

    La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 45) aveva già previsto la proroga del Credito d’imposta e la rimodulazione delle aliquote per il 2022 e per gli anni successivi. Vediamo insieme le aliquote valide fino al 2031, variabili in base alla tipologia di spese sostenute nei diversi ambiti di innovazione, facendo chiarezza anche su questo aspetto.

    Sappiamo infatti che non sempre è facile capire a quale tipologia di spese possano essere attribuiti i propri investimenti e quali siano i costi che realmente possono essere agevolati, ma capire le differenze è importante, perché significa ottenere un credito che può essere anche parecchio diverso!

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    Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

    Partiamo dal Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (R&S). Quelle di Ricerca e Sviluppo sono attività che portano a un progresso di conoscenze non solo per l’impresa che le svolge, ma per tutto il settore di riferimento.

    Sono comprese in questo gruppo Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e/o Sviluppo sperimentale, ossia:

    • Ricerca Fondamentale: riguarda attività sperimentali o teoriche svolte soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
    • Ricerca Industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità che possono essere utilizzate per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento a prodotti, processi o servizi esistenti, a livello tecnologico, di prestazioni, di ecocompatibilità o dell’ergonomia.
    • Sviluppo Sperimentale: lo Sviluppo Sperimentale riguarda le azioni compiute per sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati. Rientra nello sviluppo sperimentale anche la costruzione di prototipi.

    Se le spese di R&S riguardano investimenti effettuati per una sede che si trova in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, o anche una delle aree di Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nel 2023 sono invece applicabili le seguenti aliquote maggiorate, in base alla dimensione dell’impresa: 25% per le Grandi imprese, 35% per le Medie imprese e 45% per le Piccole imprese.

    Come viene riconosciuto il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo?

    • Dal 2023 al 2031: il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, aggiornato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
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    Attività di Innovazione Tecnologica

    Quando le attività di Ricerca e Sviluppo portano alla realizzazione di prodotti o processi produttivi che non sono innovativi per tutto il settore di riferimento, ma solo per la singola impresa, si parla invece di Innovazione tecnologica.

    Costituiscono obiettivi di transizione ecologica: 

    • La progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign); 
    • La realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali; 
    • L’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
    • L’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori; 
    • L’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale; 
    • L’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni; 
    • L’introduzione di modelli di business prodotto come servizio ( product-as-a-service ) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali. 

    Come viene riconosciuto il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica?

    • Anni 2022-2023: il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
    • Anni 2024 e 2025: il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

     

    Come viene riconosciuto il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica connesse agli obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:

    • Anno 2023: il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
    • Anni 2024 e 2025: il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
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    Credito dimposta ricerca e sviluppo innovazione design e ideazione estetica le novità

    Attività di design e ideazione estetica

    Con la definizione Design e Ideazione estetica si intendono invece le spese sostenute per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nelle imprese di alcuni settori come quello tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica…

    Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti. Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti.

    Come viene riconosciuto il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica?

    • Anni 2022 e 2023: il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
    • Anni 2024 e 2025: il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo
      d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

     

    Le attività di design e ideazione estetica non possono rientrare nel perimetro del bonus R&S, come disciplinato dalle norme vigenti fino al 2020, in quanto prive di quelle caratteristiche di novità e rischio di insuccesso scientifico e tecnologico richiesto per l’accesso agli incentivi. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022, dopo aver consultato il Ministero dello Sviluppo economico.

    Devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022 ha chiarito che non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (sotto il profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, al fine anche di individuarne il mercato di inserimento. In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

     

    Chi può richiedere il Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design?

    Possono accedere al Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Design e Ideazione estetica tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che non siano in stato di crisi, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
    Sono escluse solo le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

    E’ necessario comunque essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Quanto si risparmia e su cosa?

    Le spese ammissibili sono:

    • Lespese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
    • Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
    • Le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
    • Le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
    • Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale;
    • Le spese permateriali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’impostasvolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, sono ammissibili nel limite massimo del 30% delle spese di personale, ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti.

    Come usufruire del Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Ideazione estetica?

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta escludendo altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

    E’ importante sapere anche che è necessario presentare una relazione tecnica asseverata nella quale siano presenti la descrizione del progetto, le finalità e i risultati delle attività.

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  • Credito d’Imposta Formazione 4.0: le novità del 2023

    Bonus Formazione 4.0

    Con la legge di bilancio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di non prorogare la misura del credito d’imposta formazione 4.0 per l’anno in corso.

    L’incentivo fiscale, inserito nel piano Transizione 4.0, è tuttavia ancora disponibile per le imprese che hanno maturato crediti sostenendo spese per la formazione nell’anno 2022.

    Gli investimenti in formazione, soprattutto sulle tematiche legate all’Industry 4.0, rappresentano oggi un elemento strategico per le imprese, che possono così implementare e migliorare i propri processi produttivi, essere competitive sul mercato e creare nuove opportunità di business. 

    Il credito d’imposta 4.0, anche conosciuto come Bonus Formazione 4.0,  è un incentivo fiscale che permette alle aziende italiane di recuperare una parte dei costi sostenuti per la formazione dei propri dipendenti su temi legati alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica.

    La misura è dunque finalizzata a sostenere lo sviluppo di competenze abilitanti in ambito tecnologico e digitale e a favorire in tal modo la transizione al paradigma 4.0. 

    Vediamo subito chi può beneficiare dell’incentivo, quali sono le spese e le attività agevolabili e come funziona!

    Credito d’imposta Formazione 4.0: i beneficiari e le aliquote

    Il Bonus Formazione 4.0 è destinato a tutte le imprese operanti e residenti sul territorio italiano, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalla forma giuridica, che rispettino le normative in materia di sicurezza sul lavoro e gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali in favore dei lavoratori.

    Non possono usufruire dell’incentivo, invece, le imprese sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

    Tuttavia, le aliquote del Credito d’imposta formazione 4.0, variano in funzione della dimensione di impresa e della data di avvio delle attività formative, antecedente o successiva al 17 maggio 2022. Ecco, nel dettaglio, come:

    1. per i progetti di formazione 4.0 iniziati entro il 17 maggio 2022, si applicano le seguenti aliquote, come previsto all’art.1 comma 211 della Legge di Bilancio 2020:
     
    • 50% per le piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
    • 40% per le medie imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
    • 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
     

         2. Per le attività di formazione 4.0 avviate dopo il 17 maggio 2022, le aliquote applicabili sono invece le seguenti:

    • 40% per le piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
    • 35% per le medie imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
    • 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
     

    Per i progetti di formazione 4.0 rivolti ai lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, l’aliquota applicabile è, per entrambi i periodi di riferimento, del 60%.

    Bonus Formazione 4.0: ecco le attività agevolabili

    Come abbiamo visto, il credito d’imposta formazione 4.0 nasce con l’obiettivo di promuovere la transizione digitale delle imprese italiane e, per questa ragione, i progetti formativi oggetto dell’agevolazione devono essere specificatamente connessi agli ambiti 4.0. In particolare, dunque, la formazione dovrà riguardare vendite e marketing, servizi IT, processi e tecniche di produzione e dovrà fare riferimento alle seguenti tematiche:

    • big data e analisi dei dati;
    • cloud e fog computing;
    • cyber security;
    • simulazione e sistemi cyber-fisici;
    • prototipazione rapida;
    • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
    • robotica avanzata e collaborativa;
    • interfaccia uomo macchina;
    • manifattura additiva;
    • internet delle cose e delle macchine;
    • integrazione digitale dei processi aziendali
      In relazione ai suddetti ambiti di intervento, sono ammissibili le seguenti spese direttamente connesse ai progetti di formazione:  
    • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione  (spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
    • costi dei servizi di consulenza;
    • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
      Inoltre, affinché le attività formative siano ammissibili, è necessario che siano erogate dai seguenti soggetti:
    • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
    • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
    • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
    • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
    • ITS.

    Bonus Formazione 4.0: come funziona e come richiederlo

    Le imprese possono beneficiare del Credito d’Imposta Formazione 4.0 in compensazione, attraverso il modello F24 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

    Per essere ammessi al credito d’imposta, è necessario che l’effettiva spesa ammissibile sia certificata dall’ente incaricato della revisione dei conti e allegata al bilancio. Non sono tenute a certificazione le imprese con un bilancio già revisionato.

    È possibile incrementare il credito d’imposta fino a un massimo di € 5.000 per la spesa sostenuta per adempiere all’obbligo di certificazione contabile per le aziende non soggette per legge alla revisione legale dei conti.

     

    Inoltre, è necessario che le aziende beneficiarie dispongano dei seguenti documenti:

    • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

    • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

    • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

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  • Bonus Energia Imprese 2023

    Bonus Energia Imprese: cos’è?

    Con la legge di Bilancio 2023 e il successivo DL 34/2023, il governo italiano ha prorogato la possibilità per le imprese di accedere a dei crediti di imposta a parziale copertura delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e combustibili nel I e II trimestre 2023

     

    La misura, meglio conosciuta con l’espressione “Bonus Energia Imprese” mira a supportare le realtà imprenditoriali italiane nel far fronte all’aumento dei costi dell’energia che, dal 2022, per effetto della crisi russo-ucraina, interessano il nostro territorio e, più in generale, il contesto europeo.

     

    In continuità con le disposizioni legislative emanate nel 2022, il governo ha quindi confermato il Bonus Energia Imprese anche per il primo e il secondo trimestre 2023.

     

    Vediamo chi sono i beneficiari e come funziona!

    Chi può beneficiare del Credito d’Imposta Energia?

    Innanzitutto, può essere utile tenere a mente alcune categorie, in funzione delle quali il credito d’imposta energia assume valori differenti.

     

    Una prima categorizzazione riguarda le imprese che vengono distinte in:

     

    • imprese energivore

    • imprese gasivore

    • imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica

    • imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

    • imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca

     

    Una seconda categorizzazione riguarda la tipologia di prodotto energetico: energia elettrica, gas naturale, carburanti. 

     

    A prescindere dalla categoria di appartenenza, il Bonus Energia viene riconosciuto alle imprese che hanno sostenuto una media dei costi per l’energia superiore almeno al 30% rispetto alla media sostenuta nel 2019 con riferimento allo stesso semestre.

     

    Nello specifico, il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:

     

    • per le imprese energivore, il bonus va dal 20 al 40% dei costi d’acquisto dell’energia elettrica;

     
    • per le imprese gasivore, il bonus va dal 10 al 45% dei costi d’acquisto del gas naturale;

     
    • per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il bonus va dall 15 al 35% dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica;

     
    • per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il bonus va dal 25 al 45% dei costi sostenuti per l’acquisto di gas naturale;

     
    • per le imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante.
     

    Capiamo insieme come distinguere le differenti categorie citate e come cambia la percentuale del credito d’imposta a seconda del periodo di riferimento (I o II trimestre 2023).

    Credito d’Imposta Imprese Energivore

    Le imprese vengono definite energivore quando il loro consumo medio di energia elettrica è pari almeno ad 1 GWh/anno e quando rispettano altresì uno dei seguenti requisiti:

     

    a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc);

     

    b) operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri)

     

    c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti  dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

     

    Per questa tipologia di imprese, il bonus energia viene concesso nella forma di credito d’imposta come parziale rimborso dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto e l’utilizzo effettivo della componente energetica nei trimestri di riferimento e corrisponde a:

     

    – Il 45% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’utilizzo effettivo della componente energetica nel primo trimestre 2023 (gennaio, febbraio, marzo);

     

    – Il 20% delle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo effettivo della componente energetica nel secondo trimestre 2023 (aprile, maggio, giugno)

    Credito d’Imposta Imprese Gasivore

    Le imprese sono definite gasivore quando il loro consumo medio di gas naturale è almeno pari ad 1GWh/anno e  operano in uno dei settori specificati dall’ex Ministero della Transizione Ecologica all’Allegato 1 del DM 21.12.2021 n.541.

     

    Per beneficiare del Bonus Energia, le imprese gasivore devono aver consumato nel primo trimestre solare dell’anno un quantitativo di gas naturale per usi energetici pari o superiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del sopracitato DM 21.12.2021 n. 541, esclusi i consumi di gas naturale impiegati in usi termoelettrici.

     

    Le aziende che consumano gas per usi diversi da quelli termoelettrici nel primo o secondo trimestre del 2023 possono ottenere il contributo a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) per il quarto trimestre del 2022 (per il credito del primo trimestre) o il primo trimestre del 2023 (per il credito del secondo trimestre), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito ai medesimi trimestri del 2019.

     

    Per le imprese gasivore, il credito d’imposta corrisponde a:

     

    • il 45% dei costi d’acquisto del gas consumato  nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici
    • 20% dei costi d’acquisto del gas consumato  nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici

    Credito d’Imposta Imprese Non Energivore

    Le imprese non energivore, per accedere all’agevolazione,  devono avere in dotazione almeno un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw

    Per la suddetta categoria, il bonus energia è pari al:

    • il 35% dei costi di acquisto della componente energia elettrica effettivamente consumata nel primo trimestre 2023

     
    • il 10%  dei costi di acquisto della componente energia elettrica effettivamente consumata nel secondo trimestre 2023

    Credito d’Imposta Imprese Non Gasivore

    Per le imprese che non hanno alti consumi della componente gas naturale e che non rientrano quindi nella definizione di impresa gasivora, il bonus energia è pari al:

    • il 45% dei costi d’acquisto del gas consumato  nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici

    • 20% dei costi d’acquisto del gas consumato  nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici

    Credito d’Imposta Settore Agricoltura e Pesca

    Per le imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e per quelle esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, il contributo viene riconosciuto a parziale compensazione dei costi di carburante ed è pari al:

    • 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 

     

    • 20%  in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023, per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

    Bonus Energia Imprese Come Richiederlo?

    Le imprese che possiedono i requisiti possono beneficiare dei crediti di imposta in compensazione attraverso il modello F24, indicando, nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, uno dei codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate

    In alternativa, le imprese possono decidere di cedere i crediti d’imposta per l’intero importo. A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito.

    Il termine per la fruizione dei crediti è fissato al 31 dicembre 2023. I bonus ottenuti dalle imprese nella forma di crediti di imposta non contribuiscono alla determinazione del reddito dell’impresa, nè alla base imponibile per il calcalo dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

    I crediti possono inoltre essere cumulati con altre misure agevolative riguardanti i medesimi costi, purché la somma delle agevolazioni non superi i costi effettivamente sostenuti per l’energia.

     

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  • Credito d’imposta pubblicità 2023: tutti i dettagli del Bonus

    Credito d’imposta pubblicità

    Il Credito d’imposta pubblicità 2023 è una misura di agevolazione fiscale che mira a sostenere la comunicazione commerciale delle imprese italiane e promuovere la ripresa economica del Paese.

    Il credito d’imposta pubblicità è una misura fiscale che consente alle imprese di detrarre dall’imposta dovuta una percentuale dei costi sostenuti per la pubblicità. 

    Inizialmente, il credito d’imposta pubblicità prevedeva una detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari su giornali e periodici registrati presso il Tribunale Competente o presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

    Nel corso degli anni, la misura è stata prorogata e modificata più volte, al fine di renderla più efficace e mirata. Nel 2023, il credito d’imposta pubblicità prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari sui giornali anche online.

    Per accedere al credito d’imposta, le imprese devono rispettare alcuni requisiti, tra cui la registrazione al Registro delle imprese e la presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, le spese sostenute devono essere documentate e possono essere effettuate sia da imprese individuali che da società di capitali.

    Chi sono i beneficiari?

    Possono presentare domanda per il credito d’imposta pubblicità 2023 le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. 

    Non sono beneficiari del credito d’imposta pubblicità i soggetti che:

    • nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (2022) non abbiamo effettuato investimenti pubblicitari ammissibili (campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online);
    • iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2023;
    • nel 2023 registrano un incremento degli investimenti ammissibili inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022;
    • nel 2023 registrano un decremento degli investimenti ammissibili rispetto a quelli effettuati nel 2022.
    Credito d'imposta pubblicità 2023
    Crredito d’imposta pubblicità 2023

    Quali spese possono essere agevolate?

    Le spese ammissibili per il credito d’imposta pubblicità includono l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, sia in formato cartaceo che digitale, che siano iscritti presso il Tribunale Competente o presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati del Direttore responsabile.

    Tuttavia, sono escluse le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa che non sia direttamente relativa all’acquisto dello spazio pubblicitario o che riguardi forme di pubblicità diverse.

    Le spese devono essere attestate e sono di competenza dell’anno in cui le prestazioni sono state ultimate.

    Inoltre, è importante notare che il tax credit pubblicità è soggetto alle regole del Regime De Minimis, quindi deve essere considerato insieme ad altri eventuali aiuti ricevuti sotto questo regime. In ogni caso, non è possibile cumulare il tax credit pubblicità con altre agevolazioni nazionali, regionali o europee.

    I costi ammissibili sono quelli sostenuti nel corso dell’anno in cui le prestazioni sono state ultimate.

    È importante sottolineare che le spese devono essere attestate e presentate in relazione alla Dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o dai revisori legali dei conti.

    Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro.

    Quando e come è possibile presentare la domanda?

    I richiedenti del credito d’imposta pubblicità 2023, che soddisfano i requisiti e le condizioni previste devono inviare la comunicazione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2023 e il 31 marzo 2023.

    Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo, “6900”. È importante sottolineare che il credito d’imposta pubblicità è un’incentivo fiscale limitato e soggetto a specifiche regole e procedure. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a un esperto per ottenere informazioni dettagliate e assicurarsi di rispettare tutte le condizioni necessarie per beneficiare dell’incentivo.

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  • Credito d’Imposta per Beni Strumentali – Novità 2022

    Aggiornamento: La circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 fornisce un’analisi delle novità in materia di crediti d’imposta, con un focus particolare sui beni strumentali materiali e immateriali.

    Legge di Bilancio 2022: novità per il Credito d’imposta beni strumentali

    Per ciò che concerne Industria 4.0, la circolare specifica un aspetto importante: in merito ai limiti di spesa, il plafond di 20 milioni di euro non è da considerarsi complessivo ma su base annuale, questo significa che le imprese avranno quindi un totale di 60 milioni di euro a disposizione per gli anni 2023, 2024 e 2025.

    Per chi?

    Possono accedervi tutte le imprese residenti nel territorio italiano. Rimangono escluse solo le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o comunque soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

    Quanto si risparmia e su cosa?

    Vediamo più nel dettaglio a quali beni si applica il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali e quanto è possibile recuperare.

    Alle imprese italiane che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto un credito d’imposta che varia in base alla tipologia di investimento, all’ambito temporale e le soglie di spesa, come segue:

    Beni strumentali materiali

    Per i beni acquistati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 oppure di cui è stato pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021 la percentuale di credito d’imposta è:

    • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
    • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

     

    Per i beni acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 oppure di cui è stato pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022 la percentuale di credito d’imposta è:

    • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
    • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

     

    Per i beni acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 oppure di cui è stato pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2025 la percentuale di credito d’imposta è:

    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

     

    Beni strumentali immateriali

    Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

    • Dal 2021 al 202320% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
    • 2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
    • 20255% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
    •  

    Beni strumentali materiali “ordinari”

    Per l’anno 2021

    • 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
    • 15% per beni funzionali allo smart working per un massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Per l’anno 2022

    • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

     

    Beni strumentali immateriali “ordinari”

    Per l’anno 2021

    • 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
    • 15% per beni funzionali allo smart working per un massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Per l’anno 2022

    • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Beni esclusi

    Non sono agevolabili

    • gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
    • veicoli e altri mezzi di trasporto;
    • fabbricati e costruzioni;
    • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che riguarda, ad esempio, condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate per la produzione e la distribuzione di gas naturale dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile; aerei completi di equipaggiamento; 
    • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

    Per investimenti riguardanti beni di cui agli allegati A e B è inoltre richiesta la produzione di:

    • una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
    • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

     

    Da tale documento deve risultare che i beni:

    • possiedono le caratteristiche tecniche che ne consentono l’inclusione negli allegati;
    • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

     

    Tuttavia, nel caso in cui i beni abbiano un costo di acquisto unitario non superiore a 300.000 euro, l’obbligo documentale può essere assolto con una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

    L’agevolazione si è trasformata un bel po’, certo, ma rimane ancora una bella opportunità per innovare la tua impresa: cosa aspetti?
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  • Credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in Società Benefit

    Attenzione: Termine presentazione domande 15 giugno 2022

    Fino al 50% di credito di imposta per le spese di costituzione o trasformazione in Società Benefit

    Credito d’imposta società benefit: cos’è

    È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.10 del 14/01/2021 il decreto che dà le indicazioni sulla messa in atto del Credito d’imposta Società Benefit.

    il Credito d’imposta per le Società Benefit è l’incentivo che sostiene il rafforzamento del sistema delle società benefit in Italia, sostenendo le spese per la loro costituzione e trasformazione delle aziende in società benefit.

    Cosa sono le Società Benefit?

    Le Società Benefit non sono aziende come tutte le altre.

    Si tratta infatti di aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

    Chi può presentare la domanda?

    Scopriamo allora quali sono i requisiti per poter accedere al Credito d’imposta.

    Possono richiedere l’agevolazione tutte le imprese (di qualsiasi dimensione) con sede principale o secondaria in Italia, costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano questi requisiti:

    • aver sostenuto spese per la costituzione oppure per la trasformazione in società benefit, a partire dal 19 luglio 2020 – data di entrata in vigore del decreto rilancio – fino al 31 dicembre 2021;
    • svolgere un’attività economica in Italia.

    Quali spese possono essere agevolate?

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit sostenute dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

    Rientrano tra le spese ammissibili:

    • spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese;
    • spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

     

    Nota bene, però, che le uniche spese escluse dall’agevolazione sono tutte quelle relative a imposte e tasse.

    Che tipo di agevolazione è prevista?

    Il credito d’imposta arriva fino al 50% delle spese ammissibili e fino a un massimo di 10.000 euro.

    L’agevolazione è cumulabile con altri aiuti concessi in “de minimis”, ma è possibile presentare una sola domanda per beneficiario.

    Come presentare la domanda?

    Per richiedere l’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare un’istanza online al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

    Seguiranno aggiornamenti riguardo le date di apertura e chiusura della procedura informatica, che saranno comunicate con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

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  • Credito d’imposta sanificazione e dispositivi di protezione 2021: come richiederlo

    Recupera parte delle spese di sanificazione del 2021, grazie ad un credito d’imposta pari al 30% delle spese ammissibili: quello che hai speso non va perso!

    Di cosa si tratta?

    Per favorire l’adozione di misure adatte a contrastare la diffusione del COVID-19, il Decreto Sostegni-bis ha introdotto uno sgravio fiscale per chi ha sostenuto spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati a lavoro, e che ha acquistato dispositivi di protezione individuale, come termoscanner, detergenti ecc

    Veniamo quindi al dunque: l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha riconosciuto un credito d’imposta per chi, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, ha sostenuto spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

    Scopriamo subito come recuperare parte delle spese sostenute grazie al credito d’imposta per la sanificazione!

    A chi è rivolto il Credito d’imposta Sanificazione?

    I contribuenti che possono accedere al beneficio fiscale sono:

    • i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni;
    • gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);
    • i soggetti esercenti attività extra-alberghiera a carattere non imprenditoriale.

    Per quest’ultima categoria c’è un’ulteriore specifica: dovranno possedere il codice identificativo specificato nell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

    Quali sono le spese ammissibili?

    Ma vediamo nel dettaglio quali spese ti consente di agevolare il Credito di imposta Sanificazione 2021:

    1. La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    2. La somministrazione di tamponi a chi svolge la propria mansione nell’ambito delle attività lavorative;
    3. L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che rispettino i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    4. L’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti;
    5. L’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le eventuali spese di installazione;
    6. L’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi.

     

    È un’ottima occasione per recuperare parte delle spese sostenute a causa della pandemia! Ma quanto sarà possibile recuperare, e come?

    In cosa consiste il Credito di imposta per la sanificazione?

    Il credito d’imposta sanificazioni 2021 è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, entro un limite massimo di 60.000 euro.

    Se le richieste dovessero superare il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

    In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.

    Come richiedere il Credito di imposta

    Scopriamo allora come richiedere il Credito di imposta.

    La procedura è piuttosto semplice, ed è stata definita tramite l’apposito documento dell’Agenzia delle Entrate, chiamato “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

    Per accedere all’agevolazione, i contribuenti in possesso dei requisiti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi interessati attraverso il Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

    La Comunicazione, da inviare esclusivamente in modalità telematica, potrà essere inoltrata dal contribuente o da un suo intermediario. L’inoltro avviene tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

    Entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione viene emessa una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

    La Comunicazione può essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021: durante questo stesso periodo, la dichiarazione può essere corretta, così come è possibile presentare domanda di rinuncia al credito di imposta precedentemente comunicato, utilizzando lo stesso modello.

    Modalità di utilizzo del Credito d’imposta

    Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari:

    • nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa (il modello Redditi 2022);
    • in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.

     

    L’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo e le istruzioni che saranno rese disponibili con successiva risoluzione.

    Spero di averti dato una serie di informazioni utili per richiedere il credito di imposta per le spese di sanificazione da Covid-19. Naturalmente se vuoi saperne di più, clicca sul pulsante qui sotto e scopri come possiamo aiutarti!

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  • PNRR, Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo

    Tutte le principali agevolazioni per digitalizzazione, competitività delle PMI e per gli attori del settore turistico e culturale previste dal PNRR Missione 1

    Hai sentito parlare ovunque del PNRR, ma non sai quali sono le opportunità che offre alle PMI? Sei nel posto giusto!

    Cominciamo rispondendo a una semplice domanda: cos’è il PNRR?

    È il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il programma di riforme presentato dall’Italia e dagli altri paesi dell’Unione Europea per accedere alle risorse economiche del Next Generation EU.

    Questi aiuti sono fondamentali per riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Piano nazionale stabilisce, quindi, come e dove saranno investiti, da qui fino al 2027, tutti gli aiuti economici che arriveranno dall’Europa.

    Tutte le misure coinvolgeranno aziende italiane, startup e PA attraverso il sostegno agli investimenti. È un’occasione straordinaria, e le nostre PMI dovranno saper sfruttare al meglio tutti i vantaggi.

    In questo articolo scopriremo la Missione 1, ovvero l’ambito del PNRR dedicato a Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo.

    Continua a leggere e scopri tutte le opportunità per la tua impresa!

    Quante risorse economiche sono previste?

    Sono previsti complessivamente per la Missione 1 ben 40,32 miliardi di euro, così ripartiti nelle diverse aree tematiche:

    1. 9,75 mld di euro andranno alla “Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione”;
    2. 23,89 mld di euro saranno destinati alla “Digitalizzazione, innovazione e capacità di comunicazione del sistema produttivo”;
    3. 6,68 mld di euro spetteranno a “Turismo e Cultura 4.0”.

     

    Per il PNRR, la digitalizzazione è un tema fondamentale comune a tutte le Missioni, per il quale, come vedremo, sono previste importanti misure.

    Missione 1: Quali sono le opportunità per le PMI?

    La Missione 1 è uno degli ambiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con più risorse economiche. Ma quali sono le opportunità che le PMI dovranno cogliere per superare la crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19?

    Cominciamo dalle imprese culturali/creative e start-up innovative: grazie agli incentivi, potranno sostenere la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo finale di stimolare un’economia basata sulla circolazione della conoscenza.

    Piano Transizione 4.0

    Un’ottima opportunità per le PMI che vogliono investire nel proprio business è il nuovo piano per la Transizione 4.0.

    Il Piano costituisce un’evoluzione del precedente programma “Industria 4.0” (introdotto nel 2017), e permette alle imprese di usufruire di incentivi per la transizione digitale, agevolando gli investimenti in tecnologie all’avanguardia così come in ricerca, sviluppo e innovazione. Ma cosa prevede il piano Transizione 4.0?

    Si tratta di un riconoscimento di tre tipologie di crediti d’imposta alle imprese che investono in:

    1. Beni strumentali;
    2. Ricerca, sviluppo e innovazione;
    3. Attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

     

    Se hai una PMI e vuoi investire nella tua attività, questa è sicuramente l’opportunità che fa al caso tuo!

    Internazionalizzazione – Riapertura e rifinanziamento Fondo 394/81 Simest

    Il tuo sogno nel cassetto è quello di internazionalizzare la tua impresa?

    Abbiamo ottime notizie per te: il PNRR prevede un rifinanziamento del Fondo gestito da SIMEST, che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sui mercati esteri.

    Quali spese saranno agevolate? Facciamo degli esempi:

    • studi di fattibilità,
    • partecipazioni a fiere internazionali,
    • servizi di consulenza da parte di personale specializzato sui temi legati all’internazionalizzazione ed al commercio digitale
    • … e molto altro ancora!

    Altre agevolazioni interessanti

    Se fai parte degli attori del settore turistico, potrai sfruttare tutti gli incentivi messi in atto per la Componente 3, “Turismo e Cultura 4.0” per innalzare gli standard di offerta e migliorare i servizi per i visitatori. È infatti prevista la definizione di un fondo ad hoc capace di attrarre investitori privati (supporto BEI) definendo dei precisi strumenti di azione:

    1. Il credito d’imposta per le strutture ricettive;
    2. Una sezione speciale del fondo di garanzia;
    3. Incentivi all’aggregazione delle imprese turistiche;
    4. Il Fondo nazionale per il turismo e il Fondo per il turismo sostenibile.

     

    Tra le opportunità imperdibili rientra certamente il rientra il Credito fiscale (da 530 milioni di euro) che prevede incentivi per aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico) alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane.

    Per la cultura sarà possibile da un lato incentivare i processi di upskilling e reskilling degli operatori culturali (su tematiche di digitalizzazione ed ecologia), dall’altro favorire l’innovazione del sistema turistico italiano e l’industria culturale e creativa 4.0, con l’obiettivo di organizzare e conservare il patrimonio culturale italiano.

    Concentrati sul tuo business, a trovare il bando giusto per te ci pensiamo noi!

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  • Decreto Rilancio 2020: Credito d’imposta 50% per investimenti in startup e PMI innovative

    Decreto Rilancio 2020: Credito d’imposta 50% per investimenti in startup e PMI innovative

    Ecco il credito d’imposta del 50% previsto dal Decreto Rilancio 2020, destinato ai contribuenti che investono in startup innovative e PMI innovative

    Il “Decreto Rilancio 2020” (DL n.34 del 19 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020) , che fa parte del panorama agevolazioni stratup innovative 2020, ha introdotto una nuova agevolazione per sostenere le imprese italiane a seguito dell’emergenza Coronavirus. Una buona opportunità all’interno del panorama dei bandi per startup 2020.

    È un credito d’imposta del 50% destinato a chi investe nel capitale sociale di una o più startup innovative, e/o di una o più Pmi innovative (articolo 38, commi 7 ed 8).

    Quando si parla di startup innovative si fa riferimento a società di capitali che rispondono a determinati requisiti previsti dall’art. 25, comma 2 del DL 179/2012.

    Per Pmi innovative, invece, si intendono società in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

    • il 3% dei costi totali deve essere attribuibile a attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
    • un terzo del team deve essere composto da persone in possesso di una laurea magistrale;
    • un quinto del team deve essere formato da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori;
    • deve essere proprietaria di una forma di protezione intellettuale o di protezione del software.

    La detrazione del 50% è riconosciuta per investimenti – diretti o indiretti – che vengono mantenuti per almeno 3 anni. Nel caso in cui questa temporalità non sia rispettata, si decade dal beneficio e si è obbligati a restituire quanto detratto con interessi legali.

    Decreto Rilancio 2020: Quali soggetti vengono premiati con i bandi startup 2020?

    L’agevolazione del Decreto Rilancio 2020 premia tutti i contribuenti che investono nel capitale sociale di una o più realtà innovative che sono iscritte al Registro delle imprese al momento dell’investimento.

    L’investimento in questione può essere diretto o indiretto. Con investimenti indiretti si intendono quelli effettuati attraverso organismi di investimento collettivo (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.

    Quanto si risparmia e su cosa con le agevolazioni startup innovative 2020?

    Vediamo più nel dettaglio a cosa si applica il nuovo credito d’imposta per investimenti in startup e Pmi del Decreto Rilancio 2020 e quanto è possibile recuperare tramite questo bando startup 2020.

    Chi investe in startup innovative, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento, fino ad un massimo di 100mila euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 50mila euro.

    Chi, invece, decide di investire in Pmi innovative, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino ad un massimo di 300mila euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 150mila euro. In caso di investimento superiore a 300mila euro, l’investitore potrà detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dell’eccedenza, nel limite di 200mila euro, in tre esercizi finanziari.

    Cosa non può essere agevolato con il bando startup 2020 del Decreto Rilancio 2020?

    Il decreto Rilancio 2020 stabilisce che NON sono agevolabili:

    • Gli investimenti effettuati attraverso Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica

    Non sono agevolabili con il bando startup 2020, inoltre, gli investimenti in startup innovative o di invetsire in Pmi innovative che operano in alcuni settori (indicati all’art. 1, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

    Sono, infatti, esclusi gli investimenti effettuati in:

    • Imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
    • Aziende che lavorano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
    • Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi indicati dall’art.1, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013)
    • Attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse con l’attività d’esportazione.

    Come e quando presentare la domanda per le agevolazioni startup innovative 2020?

    Come indicato nel Decreto Rilancio 2020, e preciasamente nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021, l’impresa beneficiaria dovrà presentare un’istanza attraverso la piattaforma online chiamata “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e Pmi innovative”, indicando dati e termini dell’investimento prima che diventi effettivo.

    Se, invece, tali investimenti sono già stati effettuati durante il 2020, si potrà presentare comunque la domanda, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile 2021.

    Concentrati sul tuo business, a trovare il bando giusto per te ci pensiamo noi!

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